Art. 3.
(Modalità di erogazione).

      1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposti nella misura del 25 per cento dopo sei mesi dall'assunzione e del 25 per cento nei sei mesi successivi; il restante 50 per cento è corrisposto al termine dei successivi dodici mesi.
      2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è demandata al sindaco di Cagliari che vi provvede previa domanda dell'avente diritto e, per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a seguito della presentazione di adeguata documentazione attestante l'erogazione degli stipendi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, da parte del datore di lavoro.